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[1]Dai fondi stanziati e da stanziarsi nel bilancio del ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1911-912 e 1912-913 in virtu' delle leggi 26 giugno 1902, n. 245,8 luglio 1904, n. 381 e 21 luglio 1911, n. 835, per la costruzione ed esercizio dell' acquedotto pugliese saranno prelevate le somme necessarie per provvedere al pagamento in favore dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato e della Societa' concessionaria della ferrovia Bari-Locorotondo del corrispettivo della somministrazione gratuita d'acqua ad alcuni comuni delle Puglie durante il periodo dal 1°febbraio 1912 al 30 giugno 1913.
[2]Le somme occorrenti per i pagamenti relativi alla somministrazione stessa dal 1° luglio 1913 fino all'apertura all'esercizio dei vari tratti dell'acquedotto pugliese saranno stanziate in apposito capitolo nei bilanci dei singoli esercizi finanziari entro i limiti della spesa straordinaria consolidata per i lavori pubblici.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo delle Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 4 aprile 1912.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Tedesco.
[7]Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 9 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
