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[1]E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 50.000 da inscriversi al capitolo n. 172-x «Spese per la commissione di esame della situazione degli istituti di emissione a termini dell'art. 1 del testo unico della legge 28 aprile 1910, n. 204» dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 4 aprile 1912.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 8 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
