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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 248,600 e le diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1893-94, indicati nella tabella annessa alla presente legge.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 10 giugno 1894.
[10]UMBERTO
[11]SIDNEY SONNINO.
[12]Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.
Testo in vigore dal 14 giugno 1894 al 16 dicembre 2009
