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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 58,442 48 e le diminuzioni di stanziamento, per somma uguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esercizio finanziario 1894-95, indicati nella tabella annessa alla presente legge.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 18 luglio 1895.
[9]UMBERTO.
[10]Sidney Sonnino.
[11]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 20 luglio 1895 al 16 dicembre 2009
