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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata la maggiore assegnazione di L. 100,000 in aumento al capitolo N. 31 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1897-98.
[7]La somma sovra indicata verra' prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo N. 106 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'esercizio predetto.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 27 marzo 1898.
[10]UMBERTO.
[11]L. Luzzatti.
[12]Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 30 marzo 1898 al 16 dicembre 2009
