Art. 2
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Giusta il disposto dell'articolo 32 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª), per costruzione di nuove linee di completamento della rete ferroviaria del Regno, sono approvate le unite tabelle A, B e C, indicanti gl'impegni da assumere e le somme da stanziarsi nello stato di prima previsione del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1882, distintamente per le categorie 2ª, 3ª e 4ª, o col riparto della spesa per ciascuna linea.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1881 al 16 dicembre 2009
