Art. 4
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[1]E' prorogata a tutto marzo 1876 la facolta' data al Ministro delle Finanze coll'art. 1° della legge 2 luglio 1875, n. 2570.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1875.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]M. Minghetti.
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[7](*) Gli Stati di prima previsione e gli elenchi A e B saranno pubblicati in fogli di supplemento a questo numero.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
