Art. 1
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Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1876 il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze, in conformita' allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge (*).
Testo in vigore dal 27 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
