Art. 1
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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto, segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1882, il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri, in conformita' allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 25 dicembre 1881.
[10]UMBERTO.
[11]A. Magliani.
[12]Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1881 al 16 dicembre 2009
