Art. 3
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[1]Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso Elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione di Funzionari da essi dipendenti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dato a Roma addi' 18 dicembre 1873.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]V. Il Guardasigilli: Vigliani.
[6]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Vigliani.
[7]M. Minghetti.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1873 al 16 dicembre 2009
