Art. 1
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Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1874, il governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze, in conformita' allo Stato di prima previsione annesso alla presente Legge.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1873 al 16 dicembre 2009
