Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1883 il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Istruzione Pubblica in conformita' allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 26 aprile 1883.
[9]UMBERTO.
[10]A. Magliani.
[11]Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
[12]--------------- Lo Stato di prima previsione sara' pubblicato in apposito foglio di Supplemento a questo numero.
Testo in vigore dal 30 aprile 1883 al 16 dicembre 2009
