Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 dicembre 1881 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad inscrivere nel Gran Libro del Debito Pubblico, e ad alienare, invece dei titoli ferroviari contemplati dall'art. 28 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª), tanta rendita consolidata 5 per cento, quanta basti a ricavare la somma di 69,000,000, necessaria per far fronte nel 1882 alla spesa da inscriversi nel bilancio dei lavori pubblici, a termini dell'articolo 24 della legge suddetta.
[2]La Cassa dei Depositi e Prestiti fara' coi propri fondi, anziche' colla negoziazione dei titoli ferroviari anzidetti, i prestiti necessari alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi per procurarsi nell'anno 1882 le somme occorrenti per il pagamento dei concorsi e delle anticipazioni, di cui agli articoli 4, 5, 11, 15 e 31 della legge sopraddetta.
[3]Tali prestiti saranno fatti colle norme stabilite dalle leggi del 17 maggio 1863, n. 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 25 dicembre 1881.
[6]UMBERTO.
[7]A. Magliani.
[8]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1881 al 16 dicembre 2009
