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Sono mantenute anche per l'anno 1872, per tutte le Provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla Legge del 18 dicembre 1864, n. 2034, e l'aumento d'imposta, di cui all'articolo 1 della Legge 26 luglio 1868, n. 4513, e all' articolo 3 della Legge 11 agosto 1870, n. 5784.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1872 al 16 dicembre 2009
