Art. 4
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[1]Gli stanziamenti che per effetto della istituzione del Ministero del Tesoro furono divisi in capitoli identici negli stati di previsione delle spesa dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze potranno indistintamente impiegarsi nelle spese concernenti i relativi congeneri servizi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 giugno 1885.
[4]UMBERTO.
[5]A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Pessina.
Testo in vigore dal 28 giugno 1885 al 16 dicembre 2009
