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[1]A partire dal 1° luglio 1895, i nuovi sussidi da concedersi ad allievi maestri e ad allieve maestre, in conformita' dell'articolo 365 della legge 13 novembre 1895, n. 3725, verranno assegnati nella misura di uno ogni 50,000 abitanti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° agosto 1895.
[4]UMBERTO.
[5]Sidney Sonnino.
[6]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 9 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
