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Quando nell'anno amministrativo in corso fosse riconosciuto insufficiente lo stanziamento di L. 1,740,000 inscritto al capitolo n. 86 per provvedere alle spese del Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari potra' il Governo valersi durante l'esercizio 1895-96 delle somme rimaste disponibili al 30 giugno 1895 in conto residui dell'esercizio 1894-95 e precedenti.
Testo in vigore dal 9 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
