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Per quanto concerne i capitoli n. 41: Musei, gallerie e scavi di antichita' - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) e n. 46: Monumenti - spese da sostenersi con la tassa di entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875 n. 2554) - potranno imputarsi sul complessivo fondo dei residui disponibili al 30 giugno 1895, e della assegnazione di competenza dell'esercizio 1895-96, tanto le spese di competenza propria di questo esercizio, quanto quelle altre per le quali in precedenza si fossero iniziati atti o si fosse preso impegno, senza distinzione dell'esercizio a cui le spese stesse si riferiscono.
Testo in vigore dal 9 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
