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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
[6]Articolo unico.
[7]Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 10 giugno 1894.
[10]UMBERTO.
[11]SIDNEY SONNINO.
[12]Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.
Testo in vigore dal 14 giugno 1894 al 16 dicembre 2009
