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[1]Il Governo e' autorizzato a prelevare dai residui disponibili sui fondi per la costruzione di strade ferrate complementari la somma di L. 50,000 da destinarsi:
- a)per L. 30,000 alle spese occorrenti per l'accertamento dello stato delle linee ferroviarie di cui alle convenzioni approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048; e del relativo materiale rotabile e di esercizio;
- b)e per L. 20,000 alle spese necessarie per gli studi relativi a progetti di nuove strade ferrate.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1903.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]L. Luzzatti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1903 al 16 dicembre 2009
