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[1]Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1909-910 pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 455,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:
[2]Ministero del tesoro........ L. 12,000
[3]Id. delle finanze....... » 25,000
[4]Id. di grazia, giustizia e dei culti....... » 20,000
[5]Id. degli affari esteri... » 10,000
[6]Id. dell'istruzione pubblica. » 12,000
[7]Id. dell'interno....... » 48,000
[8]Id. dei lavori pubblici.... » 20,000
[9]Id. delle poste e dei telegrafi » 18,000
[10]Id. della guerra....... » 240,000
[11]Id. della marina....... » 40,000 4
[12]Id. dell'agricoltura, industria e commercio...... » 10,000
[13]------- L. 455,000 -------
[14]Al conto consuntivo 1909-910 sara' unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a Roma, addi' 20 giugno 1909.
[17]VITTORIO EMANUELE.
[18]Carcano.
[19]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 dicembre 1909, n. 781
4La L. 26 dicembre 1909, n. 781 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo delle annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1909-910 per i collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito in L. 40,000 pel Ministero della marina coll'art. 4 della legge 20 giugno 1909, n. 350, agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' aumentato da L. 40,000 a L. 100,000".
Testo in vigore dal 13 gennaio 1910 al 1 luglio 1910
