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Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilita' generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.
Testo in vigore dal 24 giugno 1909 al 16 dicembre 2009
