Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

E' continuata al Ministro del Tesoro la facolta' di emettere buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potra' mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia ed al Banco di Sicilia.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-12-30;458~art4 · fonte del testo

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