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[1]E' mantenuto, fino a tutto giugno 1901, l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513.
[2]L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, e' mantenuto, pel periodo suddetto, limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'articolo 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, ed articolo 1 della legge 10 luglio 1887, n. 4665.
[3]L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e' mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle Colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'allegato N alla legge suddetta.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1900 al 16 dicembre 2009
