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Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario, dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1922 al 16 dicembre 2009
