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[1]E' soppressa la disposizione dell'art. 7 della legge 8 giugno 1911, n. 505, che fa obbligo di allegare allo stato di previsione della spesa del ministero di agricoltura, industria e commercio, il bilancio della Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti.
[2]E' pure abrogata la disposizione contenuta nell'articolo medesimo che prescrive di unire al consuntivo del ministero predetto il rendiconto dell'indicata stazione sperimentale.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 13 giugno 1912.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Tedesco.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 18 giugno 1912 al 16 dicembre 2009
