Art. 3
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[1]La detta Amministrazione del Fondo per il Culto e' autorizzata:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformita' dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella D);
- b)a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformita' dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella E).
[2]Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate «Spese obbligatorie e d'ordine» del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.
[3]Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il Culto potra', per il Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1900 al 16 dicembre 2009
