Art. 4
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Sono estese alle scuole pratiche e speciali di agricoltura le disposizioni della legge 8 luglio 1888, n. 5516, fermo rimanendo che l'onere dello Stato non potra' eccedere lire cinquantamila all'anno.
Testo in vigore dal 2 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
