Art. 3
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Lo stanziamento nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio determinato dalla legge 31 maggio 1887, num. 4511, nella somma annua di L. 1,000,000 per concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria, e' limitato per l'esercizio 1896-97 a L. 900,000, in relazione alle presunte occorrenze per l'esercizio medesimo.
Testo in vigore dal 2 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
