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[1]La detta Amministrazione del Fondo per il culto e' autorizzata:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);
- b)a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).
[2]Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilita' generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.
[3]Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potra', per il Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.
Testo in vigore dal 19 aprile 1916 al 16 dicembre 2009
