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A modificazione del disposto dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1900, n. 249, relativa alla retribuzione agli alunni delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, la maggiore spesa di L. 418,440 concessa per un terzo nell'esercizio finanziario 1900-901, per due terzi nell'esercizio 1901-902 e per intiero nell'esercizio successivo, sara' inscritta colle stesse modalita' sul capitolo: Magistrature giudiziarie - Personale, anziche' sul capitolo: Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio.
Testo in vigore dal 30 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
