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[1]L'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza e' autorizzata:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrato riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);
- b)a far pagare le proprie spese ordinarle e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).
[2]Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della R. guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.
[3]Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potra' l'Amministrazione del fondo di massa, aprire erediti, mediante mandati a disposizione dei funzionai incaricati.
Testo in vigore dal 5 ottobre 1922 al 16 dicembre 2009
