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[1]Sul capitolo «Somma da porsi a disposizione dei governatori per spese politiche» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, possono concedersi ai Governatori anticipazioni commisurate ai bisogni e per essa alla fine di ogni mese dovranno trasmettersi al Ministero i rendiconti delle somme erogate nel mese stesso insieme coi relativi documenti giustificativi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 20 luglio 1922.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]PEANO.
[6]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 12 agosto 1922 al 16 dicembre 2009
