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Il ministro dal tesoro e' autorizzato ad anticipare in conto corrente a quello delle colonie, per gli scopi previsti dall'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, la somma di L. 1.050.000 per l'esercizio finanziario 1922-1923.
Testo in vigore dal 12 agosto 1922 al 16 dicembre 2009
