Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le entrate e le spese del Regio Istituto Orientale di Napoli per l'esercizio finanziario 1922-923 sono stabilite in conformita' del bilancio allegato allo stato di previsione del Ministero delle colonie, ai sensi dell'articolo unico della legge 19 giugno 1913, n. 800.
[2]E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 317.800 quale contributo statale a pareggio di detto bilancio e l'iscrizione di tale somma nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie annesso alla presente legge.
Testo in vigore dal 12 agosto 1922 al 16 dicembre 2009
