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[1]Il Governo del Re e' autorizzato:
[2]1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922, al 30 giugno 1923, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge:
[3]2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, e a far pagare le spese della Tripolitania, della Cirenaica, della Colonia Eritra e della Somalia italiana per l'esercizio medesimo, in conformita' dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge;
[4]3° ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, della Cirenaica e della Colonia Eritrea per l'anno finanziario 1922-923, in conformita' dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie.
Testo in vigore dal 12 agosto 1922 al 16 dicembre 2009
