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[1]Nel corso dell'esercizio 1913-914, il Governo del Re e' autorizzato ad assumere in ruolo, in relazione alle esigenze dei servizi, fino a 600 nuovi ufficiali postali telegrafici a L. 1500 del quadro I della tabella B annessa alla legge 25 giugno 1911, n. 575, giusta la facolta' consentita dall'art. 19 della legge 19 luglio 1907, n. 515.
[2]La spesa per corrispondere al detto personale le indennita' dovutegli durante il periodo di alunnato, fara' carico al capitolo 1: «Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 15 maggio 1913.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Tedesco.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro- Aprile.
Testo in vigore dal 18 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
