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[1]Con effetto dal 1° luglio 1897 il personale degli uffici finanziari direttivi sara' ripartito in due ruoli distinti, uno per l'Amministrazione centrale, e l'altro per le Intendenze di finanza, in conformita' alle annesse tabelle costituenti l'allegato n. 1 del predetto stato di previsione.
[2]Gli impiegati della carriera di ragioneria e quelli delle carriere amministrativa e d'ordine addetti all'Amministrazione esterna del catasto faranno parte, i primi, del ruolo del personale dell'Amministrazione centrale, e gli altri del ruolo del personale delle Intendenze di finanza.
[3]Con decreto Reale saranno dettate le norme per la divisione dell'attuale ruolo unico del personale degli uffici finanziari direttivi nei due ruoli suddetti, non che per la formazione della classe transitoria di ufficiali d'ordine.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Napoli, addi' 21 giugno 1897.
[6]UMBERTO.
[7]L. Luzzatti.
[8]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 25 giugno 1897 al 16 dicembre 2009
