Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]A datare dal 1° luglio 1906 e fino a che il numero degli operai delle direzioni dei lavori non sara' stato ridotto a quello di 12,000, stabilito dalla legge 13 giugno 1901, n. 258, con decreti del ministro del tesoro, sara' portata trimestralmente in diminuzione allo stanziamento del capitolo n. 74 «Mercedi del personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi» e in aumento all'assegnazione del capitolo n. 25 «Pensioni ordinarie - Personale lavorante» una somma corrispondente all'ammontare delle pensioni degli operai sopra accennati, liquidate in ciascun trimestre dell'esercizio finanziario.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1906.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]A. Majorana.

[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-12-27;636~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari