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[1]A datare dal 1° luglio 1906 e fino a che il numero degli operai delle direzioni dei lavori non sara' stato ridotto a quello di 12,000, stabilito dalla legge 13 giugno 1901, n. 258, con decreti del ministro del tesoro, sara' portata trimestralmente in diminuzione allo stanziamento del capitolo n. 74 «Mercedi del personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi» e in aumento all'assegnazione del capitolo n. 25 «Pensioni ordinarie - Personale lavorante» una somma corrispondente all'ammontare delle pensioni degli operai sopra accennati, liquidate in ciascun trimestre dell'esercizio finanziario.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1906.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]A. Majorana.
[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
