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[1]L'ammontare delle spese relative alla costruzione dell'incrociatore e delle quattro navi cacciatorpediniere indicate all'articolo precedente sara' posto totalmente a carico del capitolo n. 81: «Costruzione ed acquisto di navi e materiali per la R. marina da guerra (Legge 2 luglio 1905, n. 320).
[2]L'importo delle spese a tale scopo accertate a tutto il 30 giugno 1906, non che quelle di mano d'opera, da effettuarsi in seguito per l'incrociatore sopra indicato, saranno poste a carico del detto capitolo mediante mandati commutabili in quietanza d'entrata, per essere ripristinate con decreto del ministro del tesoro, in aumento allo stanziamento del capitolo n. 73: «Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione della navi esistenti - scafi - motori - armi» dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1906-907 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
