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[1]UMBERTO I
[2]Per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera del Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 18 dicembre 1898.
[9]UMBERTO.
[10]Vacchelli.
[11]Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1898 al 16 dicembre 2009
