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[1]A principiare col 1901-1902 dovra' essere annesso al bilancio del Ministero della Marina l'elenco delle navi che siano da radiarsi durante l'esercizio, oppure la dichiarazione che non vi ha luogo a fare radiazioni.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1900.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]CHIMIRRI.
[6]Visto, Il Guardasigilli: GIANTURCO.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1900 al 16 dicembre 2009
