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[1]A principiare col bilancio di previsione del 1901-1902, quei lavori per estesi restauri e per importanti modificazioni delle navi, per i quali l'articolo 56, n. 1, del Regolamento approvato con R. decreto del 20 giugno 1895, n. 431, richiedono l'ordine preventivo o la preventiva autorizzazione del Ministero della Marina, saranno segnate in articoli speciali.
[2]Per ciascuna nave cui i detti lavori si riferiscono, sara' acceso un articolo cosi' in preventivo come in consuntivo.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1900 al 13 luglio 1901
