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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governa del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 giugno 1893.
[9]UMBERTO.
[10]Grimaldi.
[11]Visto, Pel Guardasigilli: Giolitti.
[12](Lo stato di previsione annesso alla presente legge sara' pubblicato in un prossimo numero della Gazzetta).
Testo in vigore dal 30 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
