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[1]Con i fondi assegnati ai capitoli nn. 114, 115 e 126 dello stato di previsione annesso, il Governo del Re provvedera' alla manutenzione del naviglio e delle armi e alle spese di costruzioni riguardanti:

[2]1° navi da battaglia di 1ª classe, esploratori e naviglio minore indicati nelle precedenti leggi di bilancio;

[3]2° navi da battaglia di 1ª classe Duilio e Andrea Doria; due esploratori; navi coloniali Campania e Basilicata; due navi-scuola per l'Accademia navale; cacciatorpediniere, torpediniere e sommergibili;

[4]3° due cisterne per nafta pel carico di 6000 tonnellate; navi di uso locale, palischermi a vapore e galleggianti.

Testo in vigore dal 9 giugno 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-05-15;428~art3 · fonte del testo

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