Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Lo stanziamento del capitolo n. 114 per l'esercizio finanziario 1913-14 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e' aumentato di L. 20.000.000.
[2]Agli stanziamenti dei capitoli nn. 126 e 127 per l'esercizio finanziario 1913-14 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e' portato l'aumento complessivo annuo di L. 5.000,000 negli esercizi dal 1913-1914 al 1916-17; di L. 25.000.000 negli esercizi dal 1917-1918 al 1919-20 e di L. 35.000.000 negli esercizi 1920-1921 e 1921-22.
[3]E' data facolta' di disporre, quando se ne riconosca il bisogno, che dalle assegnazioni autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1914-15, per lo spese alle quali si riferiscono i capitoli nn. 126 e 127 del presente stato di previsione, sia trasportata e inscritta negli stessi capitoli una somma non superiore a L. 30 milioni. Le variazioni all'uopo occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 saranno apportate con decreto del ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 9 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
