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[1]A termini della legge 20 giugno 1909, n. 366, per l'esercizio 1912-913, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di L. 7,000,000, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo.

[2]Le delegazioni del tesoro sulle quali per l'esercizio predetto potranno essere rilasciati ordini di pagamento, a carico del conto corrente, sono quelle di Genova, Napoli, Lecce e Venezia.

Testo in vigore dal 22 maggio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-05-12;431~art3 · fonte del testo

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