Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Con i fondi assegnati ai capitoli n. 115 «Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - Scafi, motori, armi a bordo ed a terra», n. 116 «Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi», n. 127 «Fondo complementare per le costruzioni navali (legge 27 giugno 1909, n. 384 e 2 luglio 1911, n. 630)» dello stato di previsione annesso, il Governo del Re provvedera' alla manutenzione del naviglio e delle armi ed ai sottonotati lavori di nuova costruzione:
[2]1° nave da battaglia di lª classe Dante Alighieri
[3]2° nave da battaglia di 1ª classe Conte di Cavour;
[4]3° nave da battaglia di lª classe Giulio Cesare;
[5]4° nave da battaglia di lª classe Leonardo da Vinci;
[6]5° nave da battaglia di lª classe Andrea Doria;
[7]6° nave da battaglia da 1ª classe Duilio;
[8]7° nave esploratrice Quarto;
[9]8° nave esploratrice Marsala;
[10]9° nave esploratrice Nino Bixio;
[11]10° nave bacino sommergibili;
[12]11° nave sussidiaria per stazioni nell'America del sud;
[13]12° acquisto di un trasporto usato per servizi dipartimentali;
[14]13° costruzione di una nave per servizio idrografico;
[15]14° naviglio sottile, torpediniere e sommergibili;
[16]15° navi di uso locale, palischermi a vapore e galleggianti.
Testo in vigore dal 22 maggio 1912 al 16 dicembre 2009
