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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad alienare le Regie navi E. Morosini, Chioggia ed Arno, in quanto non ritenga maggiormente opportuna la loro demolizione negli stabilimenti della R. marina.
[2]Il ricavato della vendita delle suddette navi o dei materiali provenienti dalla loro demolizione sara' versato in tesoreria e portato in aumento allo stanziamento del capitolo «Acquisto straordinario di carbone per l'aumento della dotazione dei depositi» con le norme stabilite dalla legge 21 marzo 1907, n. 118.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 28 maggio 1908.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]CARCANO.
Testo in vigore dal 2 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
