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[1]Con i fondi assegnati ai capitoli n. 75: «Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - scafi - motori - armi a bordo ed a terra», n. 76: «mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi» e n. 79: «spese di mano d'opera per lavori eseguiti negli stabilimenti militari marittimi con personale estraneo alla Regia marina», dello stato di previsione annesso, il Governo del Re provvedera' alla manutenzione del naviglio e delle armi ed ai sottoindicati lavori di nuova costruzione:
[2]1° continuazione della costruzione ed allestimento della nave da battaglia di 1ª classe Roma;
[3]2° continuazione dell'allestimento della nave da battaglia di 1ª classe Napoli;
[4]3° continuazione della costruzione dell'incrociatore San Marco; 4° continuazione della costruzione di una nave da battaglia di 1ª classe A;
[5]5° inizio della costruzione di una nave da battaglia B, di una nave esploratrice e di una nave-bacino sommergibili;
[6]6° inizio della costruzione di una nave sussidiaria per stazioni nell'America del Sud;
[7]7° continuazione della costruzione di una nave cisterna;
[8]8° continuazione della costruzione ed allestimento di due cannoniere lagunari;
[9]9° continuazione della costruzione di un rimorchiatore di alto mare;
[10]10° costruzione di navi d'uso locale, di palischermi a vapore e galleggianti.
Testo in vigore dal 2 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
